L’abbinamento dei prodotti finanziari a quelli assicurativi è disciplina ancora al centro di costanti revisioni normative contro la diffusa e consolidata prassi degli istituti di credito di obbligare il cliente creditizio nel “legare” la sottoscrizione di polizze assicurative (ramo danni e/o ramo vita) all’erogazione di finanziamenti. Tuttavia, la strategia di disintermediazione e multicanale che ha interessato, nell’era digitale, il comparto assicurativo è un obiettivo promosso e ribadito dalla stessa Antitrust, che si occupa costantemente delle condotte illecite messe in atto dagli intermediari creditizi ed assicurativi.
Per la difesa e la tutela degli interessi economici del soggetto richiedente di prestiti Inps Inpdap, la stipula di una polizza assicurativa da abbinare al prodotto creditizio rimane una facoltà da parte del soggetto richiedente e non un obbligo. L’abbinamento di una polizza assicurativa è, comunque, vivamente consigliata in un’ottica certamente prudenziale, dato che l’ente creditore ha diritto a tutelarsi mediante una garanzia dell’adeguatezza patrimoniale del soggetto richiedente. Parimenti, anche il dipendente pubblico che voglia accendere un prestito pluriennale, con la sottoscrizione della polizza assicurativa a tutela del credito erogato da Inps Inpdap verrebbe a proteggersi da eventuali eventi rischiosi quali la premorienza, l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea, infortunio grave, malattia e perdita del posto di lavoro.
Polizza assicurativa per prestiti Inpdap: strumento di protezione
Dal punto di vista della disciplina della protezione del consumatore creditizio che accende un prestito presso l’Inps Inpdap, sebbene la copertura sia facoltativa, molte banche e società finanziarie obbligano a sottoscrivere e a vincolare il prodotto creditizio al pagamento del premio assicurativo. Questa è una pratica assolutamente scorretta dato che è buona prassi per la banca o la società finanziaria presentare al cliente due o tre preventivi di polizza Payment Protection Insurance ovvero di polizze commercializzate in abbinamento a finanziamenti, mutui o prestiti, a garanzia diretta del credito.
Essendo uno strumento di protezione e di tutela del dipendente pubblico, il problema sulla sottoscrizione della polizza Payment Protection Insurance deve porsi solo nelle seguenti casistiche che il consumatore deve segnalare:
- l’ente creditore ostacoli la portabilità dei finanziamenti e dei mutui collegati alla polizza assicurativa;
- sia visto come uno strumento in grado di interferire sulla trasparenza delle condizioni contrattuali ed economiche applicate nella fase di erogazione del contratto di mutuo/finanziamento;
- determini nel soggetto intermediario creditizio ed assicurativo una situazione di conflitto di interessi tale da indurlo ad assumere comportamenti scorretti e comunque lesivi del mercato.
Per prevenirne tale situazioni di conflitto d’interessi e di mancata tutela dei consumatori, il legislatore nel 2012 è intervenuto qualificando come pratica commerciale scorretta la prassi di un qualsiasi istituto di credito o un intermediario finanziario volta a subordinare l’erogazione di un mutuo o di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza commercializzata dallo stesso soggetto erogante.
In pratica, anche per le polizze sottoscritte in abbinamento ai prestiti Inpdap vale l’applicazione dell’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo, il quale prevede che, se l’operatore creditizio condiziona l’erogazione di un prestito alla sottoscrizione di una polizza assicurativa offerta dall’operatore stesso, ciò comporta un illecito consumeristico e determina sanzioni pecuniarie.
Chi può sottoscrivere una polizza assicurativa a tutela del prestito Inpdap?
La polizza assicurativa a copertura del prestito Inpdap può essere sottoscritta da dipendenti pubblici o statali associati all’Istituto Nazionale di Previdenza ed iscritti al Fondo Rischio, creato ed alimentato appositamente dai contributi dei lavoratori, per fare fronte alla concessione di crediti. I dipendenti del pubblico hanno la facoltà di versare mensilmente una parte dei loro contributi a questo fondo credito e di poter accedere ai prestiti INPDAP.
I prestiti pluriennali erogati da Inps Inpdap sono assimilabili ai prestiti tramite la cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione offerti da banche e società finanziarie: ecco perché la cessione del quinto e la sottoscrizione dei prestiti pluriennali Inpdap obbligano la stipula di un’assicurazione sulla vita e sulla perdita dell’impiego. Inoltre, per sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura del prestito Inpdap è richiesta un’anzianità lavorativa minima di quattro anni e i soggetti richiedenti devono giustificare la motivazione del prestito con documenti ed autocertificazioni da allegare alla domanda di prestito. Nel caso dei prestiti Inpdap contro cessione del quinto o di piccoli prestiti Inpdap i soggetti richiedenti e potenziali assicurati non devono presentare ulteriori giustificazioni. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, la busa paga mensile ed il TFR assolvono ad una funzione di garanzia e di copertura del credito erogato.
Costi
Capire come funzionano le assicurazioni sui prestiti Inpdap significa essere consapevoli dei diritti-doveri riconosciuti in capo al soggetto sottoscrittore. Per optare ed indirizzare la scelta di un contraente su una copertura assicurativa piuttosto che su un’altra, un criterio importante è costituito dai costi. Il parametro di riferimento è costituito dal CPI, ossia il Credit Protection Insurance, ovvero dal pagamento del premio dal TAEG del prestito. Il Tasso Annuo Effettivo Globale fornisce una panoramica su tutti i costi ed oneri applicati al contratto di prestito Inpdap che vanno rimborsati all’ente creditore: se è troppo oneroso, è evidente che, nella maggioranza delle casistiche, ad incidere sia il premio da pagare per la sottoscrizione della polizza. Un TAEG sproporzionato rispetto al TAN fisso è un buon indice e campanello d’allarme di una polizza troppo onerosa.